Quanto vale la garanzia provvisoria
L'offerta è accompagnata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell'invito. Motivando la scelta, la stazione appaltante può ridurla fino all'1% o aumentarla fino al 4% (articolo 106, comma 1).
Le riduzioni
- −30% per chi ha la certificazione del sistema di qualità della serie UNI CEI EN ISO 9000;
- −50% per microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi composti solo da loro, in alternativa alla riduzione precedente;
- −10%, cumulabile, se la garanzia è emessa e firmata digitalmente e gestita con piattaforme a registri distribuiti, o verificabile per via telematica presso chi la emette;
- fino a −20%, cumulabile, per le certificazioni e i marchi dell'allegato II.13 indicati nei documenti di gara, nella misura fissata dagli stessi documenti.
Quando le riduzioni si sommano, ciascuna si calcola sull'importo che risulta dalla precedente (articolo 106, comma 8).
Sotto le soglie europee
Negli affidamenti dell'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non chiede la garanzia provvisoria. Nelle procedure negoziate (lettere c, d ed e) può chiederla per esigenze particolari, indicate negli atti: in quel caso non può superare l'1% dell'importo e non si applicano le riduzioni dell'articolo 106, comma 8 (articolo 53).
Riferimenti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 106 (garanzie per la partecipazione alla procedura);
- D.Lgs. 36/2023, articolo 53 (garanzie nei contratti sotto soglia), come modificati dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.
Il calcolo è indicativo: valgono percentuale e riduzioni scritte nel disciplinare di gara.