Quando si applica
L'esclusione automatica delle offerte anomale vale per gli appalti di lavori e di servizi sotto le soglie europee, senza interesse transfrontaliero certo, aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, quando le offerte ammesse sono almeno cinque (articolo 54 del D.Lgs. 36/2023). La stazione appaltante indica nei documenti di gara quale dei metodi dell'allegato II.2 userà; in mancanza lo sceglie per sorteggio.
Come si calcola con il metodo A
- Taglio delle ali. Si accantona il 10% delle offerte, arrotondato all'unità superiore, sia tra i ribassi più alti sia tra i più bassi. Le offerte con un ribasso uguale a quello di un'offerta accantonata vengono accantonate anche loro.
- Media. Somma e media aritmetica dei ribassi rimasti.
- Scarto medio. Media delle differenze tra la media e i ribassi che la superano, senza le offerte accantonate.
- Con 15 offerte o più la soglia è media più scarto medio, diminuita di una percentuale dello scarto medio pari al prodotto delle prime due cifre decimali della somma dei ribassi: con una somma di 445,72 il prodotto è 7 × 2 = 14, quindi la soglia scende del 14% dello scarto medio. È la lettura indicata dal Ministero delle infrastrutture.
- Con meno di 15 offerte si divide lo scarto medio per la media: se il rapporto è pari o inferiore a 0,15 la soglia è la media aumentata del 20%; altrimenti è media più scarto medio.
- Esclusione. Le offerte con un ribasso pari o superiore alla soglia sono escluse; vince il ribasso più alto tra quelle rimaste.
Limiti dello strumento
Il risultato è indicativo: vale sempre quanto scritto nei documenti di gara, a partire da arrotondamenti e cifre decimali. Lo strumento non calcola i metodi B e C dell'allegato II.2. Il pulsante di esempio usa ribassi di fantasia.
Riferimenti
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, articolo 54 (esclusione automatica delle offerte anomale);
- D.Lgs. 36/2023, allegato II.2 (metodi di calcolo della soglia di anomalia), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.